PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS
DEI DELITTI CONTRO L'EQUILIBRIO AMBIENTALE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

      Art. 452-bis. - (Inquinamento diffuso). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
      Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000.
      Se dallo stato di inquinamento di cui ai commi primo e secondo derivano effetti di lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 300.000 a euro 800.000.
      La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

      Art. 452-ter. - (Distruzione di ambienti naturali protetti). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione o comunque un rilevante danno allo stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale in un'area naturale protetta di qualunque

 

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tipo è punito con la reclusione da a uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
      Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo comma. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
      A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

      Art. 452-quater. - (Gestione sistematica illecita di rifiuti). - Chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
      La stessa pena si applica se l'attività di cui al primo comma è attuata mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti.
      Se si tratta di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.
      Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo e al secondo comma. Il pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevola i comportamenti di cui al primo e secondo comma, è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

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      A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
      Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, realizza atti fraudolenti o analisi non veritiere ovvero fa uso di tali atti, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale o fa uso di ogni tipo di documentazione falsa, ovvero di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000.

      Art. 452-sexies. - (Aggravante per associazione per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis, quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

      Art. 452-septies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo alla metà.
      Restano applicabili le procedure per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento».